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Controlli a distanza dei lavoratori: tutela della reputazione aziendale e nuove frontiere della giurisprudenza

22/11/2024 Valentina Bruno

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’Ordinanza n. 23985 del 6 settembre 2024, ha riaffermato l’importanza di un’interpretazione evolutiva dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dal Jobs Act, evidenziando come il concetto di patrimonio aziendale tutelabile debba includere non solo beni materiali, ma anche beni immateriali quali la reputazione e l’immagine dell’azienda.

La nozione di patrimonio aziendale tutelabile comprende infatti, oltre ai beni materiali, come denaro, immobili e attrezzature, che contribuiscono alla stabilità finanziaria dell’impresa, anche i beni immateriali, quali marchi, brevetti, nonché l’immagine e la reputazione aziendale.

In particolare, la reputazione aziendale è riconosciuta come un asset cruciale, la cui tutela è fondamentale per preservare la fiducia degli stakeholder e il posizionamento competitivo dell’impresa. Questa prospettiva amplia le responsabilità datoriali nel garantire la protezione da condotte dannose, sia interne che esterne.  

Nel caso esaminato, i giudici hanno confermato l’utilizzabilità dei filmati estratti da un impianto di videosorveglianza autorizzato con accordo sindacale. Tali registrazioni hanno permesso di accertare condotte fraudolente da parte di un dipendente, consistenti in irregolarità nell’emissione di biglietti e negli incassi, con un danno diretto non solo al patrimonio economico dell’azienda, ma anche alla sua immagine nei confronti dei clienti.

Ricordiamo che la riforma del Jobs Act ha aggiornato l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, bilanciando il diritto del datore di lavoro al controllo con la protezione della dignità e riservatezza del dipendente. Tra le modifiche principali è stato stabilito che il controllo a distanza è consentito purché rispetti le condizioni di legittimità; è possibile monitorare dispositivi come computer e smartphone senza accordo sindacale, previa informativa chiara ai lavoratori; restano centrali i vincoli dettati dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003, che garantiscono un trattamento proporzionato e trasparente dei dati raccolti.  

Questa pronuncia evidenzia come i controlli a distanza, se eseguiti nel rispetto delle normative, possono rappresentare un valido strumento per prevenire danni materiali e salvaguardare l’integrità reputazionale dell’impresa. Un approccio trasparente e proporzionato nei controlli a distanza consente quindi alle aziende di costruire un ambiente lavorativo basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, valorizzando al contempo i propri asset tangibili e intangibili